CAPITOLO 1. SOVRANITÀ, GIURISDIZIONE, OPERAZIONE DI EMERGENZA, POLITICHE GENERALI.ECTION 1.142.
1.142 Fiore di Stato.
Subdivisione 1. Scarpetta di dama. La scarpetta rosa e bianca, Cypripedium reginae, è il fiore ufficiale dello stato del Minnesota.
Subd. 2. Fotografia. Una fotografia della scarpetta bianca e rosa, ottenuta e approvata dal commissario delle risorse naturali, sarà conservata nell’Ufficio del Segretario di Stato.
HIST: 1967 c 291 s 1; 1969 c 1129 art 3 s 1; 1984 c 628 art 1 s 1
Copyright 2004 dell’Ufficio del Revisore degli Statuti, Stato del Minnesota.
CAPITOLO 18H. LEGGE SULLA NURSERIA.SEZIONE 18H.18.
18H.18 Conservazione di alcuni fiori selvatici.
Subdivisione 1. Restrizioni sulla raccolta. Nessuna persona potrà distribuire il fiore di stato (Cypripedium reginae), o qualsiasi specie di coccinella (Cypripedieae), qualsiasi membro della famiglia delle orchidee, qualsiasi genziana (Gentiana), corbezzolo (epigaea repens), gigli (Lilium), coneflowers (Echinacea), bloodroot (Sanguinaria Canadensis), mayapple (Podophyllum peltatutum), qualsiasi specie di trillium, o loto (Nelumbo lutea), che sono stati raccolti in qualsiasi modo da qualsiasi proprietà pubblica o privata senza il permesso scritto del proprietario e l’autorizzazione scritta del commissario.
Subd. 2. Raccolta senza vendita. Raccolta di fiori selvatici da terreni pubblici o privati allo scopo di trapiantare le piante alla proprietà privata di una persona e non offrire per la vendita immediata, richiede il permesso scritto del proprietario del terreno su cui i fiori selvatici stanno crescendo.
Subd. 3. Raccolta con l’intento di vendere o distribuire fiori selvatici. (a) I fiori selvatici elencati in questa sezione possono essere offerti per la vendita immediata solo se le piante devono essere utilizzate per scopi scientifici o di erbario.
(b) I fiori selvatici elencati in questa sezione non devono essere raccolti e venduti commercialmente a meno che le piante siano:
- crescenti naturalmente, raccolte e coltivate nella proprietà del collezionista; o
- raccolte attraverso il processo descritto nella sottodivisione 2 e trapiantate e coltivate nella proprietà del collezionista.
(c) Il collezionista deve ottenere un permesso scritto dal commissario prima che le piante possano essere offerte per la vendita commerciale.
HIST: 2003 c 128 art 5 s 17